Quando un matrimonio finisce, una delle questioni più importanti riguarda la casa e la divisione dei beni acquistati durante il matrimonio.
In un divorzio con elementi internazionali, la risposta può essere più complessa. Se il matrimonio è stato celebrato in Italia, uno o entrambi i coniugi hanno cittadinanza italiana, la coppia ha vissuto in Paesi diversi oppure possiede beni in Spagna e in Italia, non si può presumere automaticamente che il patrimonio debba essere diviso secondo il regime catalano della separazione dei beni.
Prima di procedere alla divisione dei beni occorre risolvere una questione preliminare: quale legge disciplina il regime patrimoniale della coppia.
Questa determinazione può incidere in modo significativo sulle conseguenze economiche del divorzio.
Come vengono divisi i beni in caso di divorzio a Barcellona?
In Catalogna, il regime patrimoniale legale è quello della separazione dei beni. In base a questo regime, ciascun coniuge conserva la proprietà, l’amministrazione e la disponibilità dei propri beni. I beni acquistati congiuntamente appartengono invece a entrambi nelle rispettive quote.
Di conseguenza, un divorzio in Catalogna non comporta, in linea generale, la divisione a metà di tutto il patrimonio acquistato durante il matrimonio.
Tuttavia, quando il matrimonio presenta un elemento internazionale, non è sufficiente applicare automaticamente questa regola.
Una coppia può risiedere attualmente a Barcellona ed essere soggetta, per quanto riguarda il proprio regime patrimoniale, alla legge di un altro Stato.
Vivo a Barcellona: si applica la separazione dei beni catalana?
Non necessariamente. Il fatto di vivere attualmente a Barcellona non determina, da solo, l’applicazione del regime patrimoniale catalano.
Questo aspetto è particolarmente importante quando i coniugi si sono sposati in Italia oppure hanno trasferito la propria residenza da un Paese all’altro.
Nei matrimoni internazionali occorre innanzitutto determinare la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Per molti matrimoni, questa materia è disciplinata dal Regolamento (UE) 2016/1103, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.
Pertanto, prima di stabilire quali beni spettino a ciascun coniuge, è necessario determinare quale sia effettivamente il regime patrimoniale applicabile al matrimonio.
Quale legge si applica ai beni del matrimonio?
Il Regolamento (UE) 2016/1103 contiene le principali norme europee per determinare la legge applicabile al regime patrimoniale nei matrimoni internazionali che rientrano nel suo ambito di applicazione.
A determinate condizioni, i coniugi possono aver scelto la legge applicabile. L’articolo 22 del Regolamento consente di scegliere, tra le altre possibilità, la legge dello Stato della residenza abituale di uno dei coniugi oppure quella dello Stato di cui uno dei coniugi possiede la cittadinanza al momento della scelta.
In assenza di una scelta valida, l’articolo 26 stabilisce una serie di criteri successivi.
Come regola generale, si applica innanzitutto la legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio.
In mancanza di tale criterio, si considera la cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio e, in via subordinata, la legge dello Stato con il quale i coniugi presentavano congiuntamente il collegamento più stretto in quel momento. Il Regolamento contempla inoltre specifiche eccezioni.
Per questo motivo, la cittadinanza italiana, il luogo di celebrazione del matrimonio e l’attuale residenza a Barcellona non consentono, considerati singolarmente, di stabilire come debbano essere divisi i beni.
Matrimonio celebrato in Italia e divorzio a Barcellona
Essersi sposati in Italia non significa automaticamente che il regime patrimoniale sia disciplinato dalla legge italiana.
Allo stesso modo, il successivo trasferimento a Barcellona non trasforma automaticamente il regime patrimoniale della coppia nel regime catalano della separazione dei beni.
È necessario esaminare le circostanze del matrimonio e le norme di diritto internazionale privato applicabili.
In particolare, può essere necessario verificare:
- la data del matrimonio;
- la cittadinanza di entrambi i coniugi;
- quale sia stata la loro prima residenza abituale comune dopo il matrimonio;
- le successive residenze della coppia;
- l’eventuale esistenza di convenzioni matrimoniali;
- e l’eventuale scelta della legge applicabile.
La data del matrimonio è particolarmente importante. Le disposizioni del Regolamento 2016/1103 relative alla legge applicabile sono soggette a un regime transitorio e, in termini generali, si applicano ai coniugi che hanno contratto matrimonio o designato la legge applicabile a partire dal 29 gennaio 2019.
Per i matrimoni anteriori occorre invece determinare quali norme di diritto internazionale privato siano applicabili al caso concreto.
Beni in Spagna e in Italia
Dopo diversi anni di residenza a Barcellona è frequente che il patrimonio della coppia si trovi in più Paesi: una casa acquistata in Catalogna, un immobile in Italia, conti bancari, investimenti o beni di provenienza familiare.
Una delle regole più importanti del Regolamento (UE) 2016/1103 è il principio dell’unità della legge applicabile.
L’articolo 21 stabilisce che la legge individuata in base al Regolamento si applica a tutti i beni che rientrano nel regime patrimoniale tra coniugi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
Di conseguenza, la presenza di una casa a Barcellona e di un altro immobile in Italia non comporta necessariamente l’applicazione di una diversa legge matrimoniale a ciascun bene.
Un’altra questione riguarda invece gli adempimenti notarili, immobiliari, fiscali o di registrazione che potranno successivamente rendersi necessari in ciascun Paese.
Cosa succede se si applica il diritto catalano?
Se, dopo aver esaminato le norme di diritto internazionale privato, risulta applicabile il regime catalano della separazione dei beni, ciascun coniuge conserva i propri beni.
L’articolo 232-1 del Codice civile della Catalogna riconosce a ciascun coniuge la proprietà, il godimento, l’amministrazione e la libera disposizione dei propri beni. Inoltre, l’articolo 232-2 considera propri sia i beni che appartenevano a ciascun coniuge al momento del matrimonio, sia quelli acquistati successivamente a qualsiasi titolo.
Non esiste quindi una massa patrimoniale comune che, per il solo fatto del divorzio, debba essere automaticamente divisa al 50%.
Occorre invece stabilire quali beni appartengano congiuntamente a entrambi i coniugi e quali altri rapporti economici debbano essere regolati.
Beni acquistati congiuntamente durante il matrimonio
Se i coniugi hanno acquistato insieme una casa, un appartamento, un locale commerciale o un altro bene, esiste una comunione ordinaria indivisa.
Ad esempio, se una casa appartiene a entrambi al 50%, il divorzio non modifica automaticamente queste percentuali.
Tuttavia, i coniugi non sono obbligati a rimanere comproprietari a tempo indeterminato.
L’articolo 232-12 del Codice civile della Catalogna consente, nell’ambito dello stesso procedimento di separazione, divorzio o nullità matrimoniale, di esercitare contemporaneamente l’azione di divisione dei beni che i coniugi detengono in comunione ordinaria indivisa.
Se esistono più beni comuni, questi possono anche essere considerati congiuntamente per formare lotti e procedere alla loro assegnazione.
Questa possibilità può essere particolarmente interessante quando si desidera risolvere sia il divorzio sia i rapporti patrimoniali nello stesso procedimento.
Cosa succede alla casa familiare?
La casa rappresenta spesso il principale bene della coppia ed è anche una delle questioni che può creare maggiori difficoltà al momento del divorzio.
Se appartiene congiuntamente a entrambi i coniugi, questi possono accordarsi affinché:
- uno dei due acquisisca l’intera proprietà, corrispondendo all’altro la relativa compensazione economica;
- l’immobile venga venduto e il ricavato ripartito secondo le rispettive quote;
- più immobili vengano distribuiti mediante differenti assegnazioni;
- oppure la comproprietà venga mantenuta temporaneamente.
In mancanza di accordo, la divisione può essere richiesta anche giudizialmente.
Nel diritto catalano, quando un bene comune è indivisibile o perde considerevolmente valore con la divisione, esistono regole specifiche per la sua assegnazione a uno dei comproprietari e per la compensazione dell’altro. Se nessuno è interessato all’assegnazione, può procedersi alla vendita e alla successiva ripartizione del prezzo.
Proprietà e uso della casa non sono la stessa cosa
In caso di divorzio è fondamentale distinguere la proprietà della casa dal diritto di utilizzarla.
L’attribuzione dell’uso della casa familiare a uno dei coniugi non modifica, di per sé, la proprietà dell’immobile.
Una persona può essere proprietaria del 50% della casa e non averne l’uso per un determinato periodo. Allo stesso modo, il coniuge al quale viene attribuito l’uso dell’abitazione non diventa per questo proprietario della quota appartenente all’altro.
Questa distinzione assume particolare importanza quando vi sono figli e, oltre alla proprietà, occorre disciplinare anche l’uso della casa familiare.
Cosa succede al mutuo dopo il divorzio?
Diventare proprietario esclusivo della casa ed essere liberato dal mutuo sono due questioni diverse.
Se entrambi i coniugi hanno sottoscritto il mutuo, possono accordarsi affinché uno di loro acquisisca l’intera proprietà dell’immobile e assuma economicamente il debito.
Tuttavia, tale accordo non libera automaticamente l’altro coniuge nei confronti della banca.
La divisione della comunione non può pregiudicare i diritti dei terzi. Il Codice civile della Catalogna stabilisce espressamente che i terzi conservano i propri diritti anche dopo la divisione.
Pertanto, prima di assegnare una casa gravata da mutuo a uno dei coniugi, è importante verificare cosa accadrà al finanziamento e se l’istituto di credito accetterà la modifica dei debitori.
In caso contrario, una persona potrebbe cessare di essere proprietaria dell’immobile e continuare, tuttavia, a essere obbligata nei confronti della banca.
Cosa succede se uno dei coniugi ha versato più denaro per acquistare la casa?
Il fatto che una casa appartenga a entrambi i coniugi al 50% non significa necessariamente che entrambi abbiano contribuito nella stessa misura al suo acquisto.
Uno dei coniugi potrebbe, ad esempio, aver utilizzato risparmi precedenti al matrimonio, denaro ricevuto in eredità, somme messe a disposizione dalla propria famiglia oppure aver versato una quota maggiore dell’anticipo.
Queste situazioni devono essere esaminate individualmente.
Non si può presumere che un contributo economico maggiore modifichi automaticamente le percentuali di proprietà risultanti dal titolo di acquisto.
Quando è applicabile il diritto catalano, inoltre, l’articolo 232-3 contiene regole specifiche per gli acquisti a titolo oneroso effettuati durante il matrimonio e per i casi in cui il corrispettivo provenga dal patrimonio dell’altro coniuge.
Per stabilirne le conseguenze economiche possono quindi essere rilevanti l’atto di compravendita, la titolarità dell’immobile, la provenienza del denaro e le circostanze nelle quali è avvenuto l’acquisto.
Separazione dei beni e compensazione economica per ragioni di lavoro
L’applicazione del regime catalano della separazione dei beni non significa che tra i coniugi non possano esistere conseguenze economiche al momento del divorzio.
Il Codice civile della Catalogna disciplina la compensazione economica per ragioni di lavoro.
Questo diritto può sorgere, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, quando uno dei coniugi ha lavorato per la casa in misura sostanzialmente maggiore rispetto all’altro oppure ha lavorato per l’altro coniuge senza retribuzione o con una retribuzione insufficiente e, al momento dell’estinzione del regime patrimoniale, sussiste la differenza patrimoniale richiesta dalla legge.
È importante non confondere questa compensazione con una divisione generale del patrimonio.
Inoltre, in caso di divorzio, separazione o nullità, l’articolo 232-11 del Codice civile della Catalogna stabilisce che la compensazione deve essere richiesta nel procedimento che determina l’estinzione del regime patrimoniale.
Per questo motivo, tale eventuale diritto deve essere esaminato prima di definire un accordo di divorzio o formulare le relative richieste economiche.
È possibile dividere i beni nello stesso procedimento di divorzio?
Sì. Quando è applicabile il diritto catalano, determinati beni comuni possono essere divisi nell’ambito dello stesso procedimento di divorzio.
L’articolo 232-12 del Codice civile della Catalogna consente di cumulare l’azione di divisione dei beni detenuti in comunione ordinaria indivisa.
Questa possibilità può essere particolarmente utile quando esiste una casa a Barcellona acquistata congiuntamente e uno dei coniugi desidera acquisirne l’intera proprietà oppure quando esistono più beni comuni e si intende procedere a una distribuzione complessiva.
In un divorzio internazionale, tuttavia, prima di arrivare a questo punto è necessario determinare correttamente la competenza giurisdizionale e la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.
Divorzio a Barcellona con patrimonio internazionale
Quando un matrimonio presenta legami con la Spagna e con l’Italia, l’analisi patrimoniale deve essere effettuata da una prospettiva internazionale.
Può trattarsi, ad esempio, di un matrimonio celebrato in Italia, con una prima residenza coniugale in un determinato Paese, un successivo trasferimento a Barcellona, immobili situati in entrambi gli Stati e conti o investimenti in diverse giurisdizioni.
In questi casi, iniziare semplicemente facendo un inventario del patrimonio e dividendolo a metà può portare a una conclusione giuridicamente errata.
Occorre innanzitutto determinare quale legge disciplina il regime patrimoniale, quali beni siano personali o comuni secondo tale legge, quali crediti possano esistere tra i coniugi e come debba essere effettuata la divisione o la liquidazione.
Il Regolamento (UE) 2016/1103 stabilisce, infatti, che la legge applicabile disciplina, tra le altre materie, la classificazione dei beni, i diritti e gli obblighi patrimoniali dei coniugi e lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi, nonché la divisione, distribuzione o liquidazione del patrimonio.
Solo dopo questa analisi è possibile determinare correttamente ciò che spetta a ciascun coniuge.
Avvocato per divorzio internazionale a Barcellona
Quando esistono legami con la Spagna e con l’Italia, la divisione dei beni in un divorzio a Barcellona richiede innanzitutto di stabilire quale legge disciplini il regime patrimoniale tra coniugi.
In B&M Abogados – Studio Legale assistiamo i nostri clienti nei divorzi internazionali e nelle relative conseguenze patrimoniali, in particolare quando esistono beni in Spagna e in Italia, immobili in comproprietà, mutui, separazione dei beni o questioni relative alla legge applicabile al matrimonio.
Analizziamo la data e le circostanze del matrimonio, la residenza dei coniugi, le eventuali convenzioni matrimoniali o accordi patrimoniali, la titolarità dei beni e i contributi economici effettuati da ciascun coniuge, al fine di determinare il regime applicabile e le possibili soluzioni per procedere alla divisione del patrimonio.
Forniamo inoltre assistenza per l’assegnazione della casa, lo scioglimento della comproprietà e la compensazione economica per ragioni di lavoro, quando risulta applicabile il diritto catalano.
Se vive a Barcellona e sta valutando un divorzio con beni in Spagna o in Italia, possiamo esaminare preventivamente quale legge si applica al Suo patrimonio e come deve essere affrontata la relativa divisione.



