Articolo: Novità 2023 sul regime speciale dell’IRPF (“Ley Beckham”).

Ley Beckham per citadini italiani

Il regime speciale dell’IRPF applicabile ai lavoratori, professionisti, imprenditori e investitori trasferiti in territorio spagnolo Il regime speciale applicabile ai lavoratori, professionisti, imprenditori e investitori trasferiti in territorio spagnolo (nuovo titolo dell’articolo 93 della Legge sull’IRPF).

  1. Normativa applicabile. • Articolo 93 della Legge sull’IRPF (nuova redazione, con effetto dal 1° gennaio 2023, secondo la Legge 28/2022, del 21 dicembre, per la promozione dell’ecosistema delle imprese emergenti). • Articoli 113-120 del Regolamento sull’IRPF (gli stessi articoli del Progetto di Decreto Reale, sottoposto a consultazione pubblica l’8 febbraio 2023, che modifica il Regolamento sull’IRPF). In questa presentazione, assumiamo che il testo finale pubblicato nel BOE sia lo stesso del progetto. • Ordinanza HAP/2783/2015, Modello 149, comunicazione dell’opzione, rinuncia o esclusione (a breve verrà approvata una nuova Ordinanza). • Ordinanza HAP/2783/2015, Modello 151, dichiarazione dell’IRPF per i contribuenti che aderiscono al regime speciale.
  2. Caratteristiche essenziali di questo regime speciale. • Questo regime speciale ha lo scopo di incentivare l’arrivo in Spagna di dirigenti stranieri e ora anche di alcuni “professionisti”, “imprenditori” e “investitori”, attraverso una tassazione privilegiata applicabile nell’anno in cui il dirigente diventa residente fiscale in Spagna e nei cinque anni successivi (sei anni in totale). Le caratteristiche essenziali di questo regime fiscale sono le seguenti: a) I soggetti aderenti a questo regime speciale sono tassati solo in Spagna sulle loro entrate di fonte spagnola, ad eccezione delle “Rendite del Lavoro” (in questo caso, tutte le entrate sono considerate ottenute in territorio spagnolo, tranne quelle ottenute prima della data del trasferimento o dopo la partenza) e, come novità nel 2023, i “Redditi delle Attività Economiche” qualificati come “attività imprenditoriali”. b) Le aliquote applicabili per le “Rendite del Lavoro” e altre entrate non menzionate di seguito sono (l’importo di ritenuta da applicare sullo stipendio, Modelli 216/296, sarà lo stesso): 24% fino ai primi 600.000 euro. 47% sul surplus. *Novità 2023: Saranno applicate anche le esenzioni per i redditi da lavoro “in natura” regolate dall’articolo 42, comma 3, della Legge sull’IRPF (ad esempio, assicurazioni mediche, con un limite di 500 euro per assicurato o 1.500 euro se si tratta di una persona con disabilità). In ogni caso, è confermato il criterio amministrativo. c) Le aliquote applicabili per le “Rendite da Capitale Mobiliare” (dividendi, interessi, ecc.) e le “Plusvalenze Patrimoniali” (vendite di azioni, immobili, ecc.) sono le seguenti (incremento delle aliquote nel 2023): • 19% fino a 6.000 euro. • 21% da 6.000 a 50.000 euro. • 23% da 50.000 a 200.000 euro. • 27% da 200.000 a 300.000 euro. • 28% sul surplus oltre i 300.000 euro. d) Devono essere effettuati calcoli specifici per ogni caso, ma in generale è interessante aderire al regime speciale per retribuzioni lordi superiori a 45.000 euro. e) Per quanto riguarda l'”Imposta sul Patrimonio”, si tassano solo i beni e i diritti situati o esercitabili in Spagna e sempre che il loro valore superi i 700.000 euro (lo stesso criterio si applica all'”Imposta Temporanea di Solidarietà per Grandi Fortune”, secondo la DGT, CV nº V0424-23, e per patrimoni netti superiori a 3.000.000 di euro). f) In questo caso, non è necessario presentare la dichiarazione annuale dei beni e diritti situati all’estero (Modello 720). g) È possibile ottenere un “Certificato di residenza fiscale”, ma non nel senso di una Convenzione contro la doppia imposizione (non si applicano i vantaggi tipicamente previsti nelle Convenzioni contro la doppia imposizione).
  3. Requisiti sostanziali. a) Non essere stati residenti fiscali in Spagna nei 5 anni precedenti (precedentemente erano 10 anni) al trasferimento. b) Il trasferimento in Spagna deve avvenire a seguito di una delle seguenti circostanze: 1º.- Come conseguenza di un contratto di lavoro, ad eccezione degli atleti professionisti (essi non hanno diritto al regime speciale in nessun caso). Si ritiene soddisfatta questa condizione (“presunzione”): (i) Quando inizia un rapporto di lavoro con un datore di lavoro in Spagna, (ii) o quando il trasferimento è ordinato dal datore di lavoro ed esiste una lettera di trasferimento da parte di quest’ultimo, (iii) o quando (Novità 2023) senza essere ordinato dal datore di lavoro, l’attività lavorativa viene svolta a distanza attraverso l’uso esclusivo di mezzi e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione. In particolare, questa circostanza sarà considerata soddisfatta nel caso dei lavoratori dipendenti che dispongono del visto per il telelavoro a livello internazionale previsto dalla Legge 14/2013, del 27 settembre, per il sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione. È possibile l’obbligo di trattenuta per il datore di lavoro non residente? Secondo la DGT nel CV nº V3286-17, in linea di principio no, purché l’ente non residente non svolga alcuna attività in Spagna e non abbia una filiale o una sede permanente nel territorio spagnolo. 2º. Come conseguenza dell’acquisizione della qualità di amministratore di una società in cui non partecipa al capitale o, in caso contrario, quando la partecipazione nella stessa non determina la considerazione di “entità collegata” ai sensi dell’articolo 18 della Legge sull’Imposta sulle Società (partecipazione inferiore al 25%). Dal 2023, questo requisito viene richiesto solo quando la società ha la qualifica di “società patrimoniale”. 3º. Novità 2023. Come conseguenza della realizzazione in Spagna di un’attività economica qualificata come attività imprenditoriale, in conformità alla procedura descritta nell’articolo 70 della Legge 14/2013, del 27 settembre, per il sostegno agli imprenditori e alla loro internazionalizzazione: Nel caso di “non UE”, autorizzazione di residenza per attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 69 della Legge 14/2013 prima del trasferimento. Nel caso dell’UE, parere favorevole emesso dalla Società Nazionale per l’Innovazione (“ENISA”), emesso prima del trasferimento. 4º. Novità 2023. Come conseguenza della realizzazione in Spagna di un’attività economica da parte di un professionista altamente qualificato che presta servizi alle imprese emergenti ai sensi dell’articolo 3 della Legge 28/2022, del 21 dicembre, per la promozione dell’ecosistema delle imprese emergenti, o che svolge attività di formazione, ricerca, sviluppo e innovazione, percependo una remunerazione che rappresenta complessivamente oltre il 40% del totale dei redditi aziendali, professionali e del lavoro personale. Sono considerati “professionisti altamente qualificati” coloro che possiedono il titolo di cui all’articolo 71 della Legge 14/2013. In particolare, se si dispone dell’autorizzazione di residenza dell’articolo citato, precedente al trasferimento. Si considera che si svolgono attività di formazione, ricerca, sviluppo e innovazione quando si verificano alcuni dei casi previsti dall’articolo 72.1.a), b), c) e d) della Legge 14/2013. In particolare, se si dispone dell’autorizzazione di residenza dell’articolo citato, precedente al trasferimento. c) Non si percepiscono entrate in Spagna che si qualificano come ottenute attraverso una stabile organizzazione situata in Spagna. Come esempio tipico, viene menzionato il lavoratore che, oltre a svolgere il proprio impiego, svolge un’attività professionale indipendente (avvocato, economista, architetto, ecc.). Novità 2023: Vengono esclusi i casi previsti ai punti 3º e 4º precedenti. • Novità 2023: Il coniuge (o genitore) e i figli minori di 25 anni (o di qualsiasi età in caso di disabilità) possono anche optare, rispettando i seguenti requisiti: a) Trasferirsi in territorio spagnolo con il contribuente o in un momento successivo, sempre che non si sia concluso il primo periodo di imposizione in cui si applica il regime speciale (il trasferimento può essere precedente, ma sempre che non abbiano acquisito la residenza fiscale prima del primo periodo di imposizione in cui il regime si applica al primo contribuente). b) Acquisire la residenza fiscale in Spagna. c) Soddisfare le condizioni di cui alle lettere a) e c) del paragrafo 1 dell’articolo 93 LIRPF (“cinque anni” e “entrate ottenute attraverso una stabile organizzazione”). d) La somma delle basi imponibili, di cui alla lettera d) del paragrafo 2 dell’articolo 93 LIRPF, dei contribuenti (coniuge e figli) in ciascun periodo di imposizione in cui si applica loro il regime speciale, sia inferiore alla base imponibile del contribuente di cui al paragrafo 1.
  4. Requisiti formali. • Dev’essere comunicata all’Agenzia delle Entrate (AEAT) l’esercizio dell’opzione tramite la presentazione telematica del Modello 149. Attenzione, non possono esercitare l’opzione coloro che si sono avvalsi della procedura speciale per determinare le ritenute prevista dall’articolo 89.B) del Regolamento sull’IRPF. • Termine massimo: 6 mesi dalla data di inizio dell’attività indicata nell’iscrizione alla Sicurezza Sociale in Spagna o nella documentazione che consenta, se del caso, il mantenimento della legislazione sulla Sicurezza Sociale di origine. Termine speciale per i contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Spagna nel 2023 (secondo la DT 20ª del RIRPF introdotta dal Progetto di Decreto Reale, sottoposto a consultazione pubblica l’8 febbraio 2023, che modificherà il Regolamento sull’IRPF): 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova Ordinanza che approverà il nuovo Modello 149 (anche se, per i casi già in vigore prima del 2023, è possibile esercitare l’opzione con il Modello 149 attualmente in vigore). • Nella suddetta comunicazione devono essere inclusi, tra gli altri dati (dati specifici per “telelavoratori”, “amministratori di società patrimoniali”, “imprenditori” e “professionisti altamente qualificati”): a) L’identificazione del lavoratore e del datore di lavoro. b) La data di ingresso in territorio spagnolo. c) La data di inizio dell’attività indicata nell’iscrizione alla Sicurezza Sociale in Spagna o nella documentazione che consenta, se del caso, il mantenimento della legislazione sulla Sicurezza Sociale di origine. • Inoltre, quando inizia un rapporto di lavoro con un datore di lavoro in Spagna, si deve allegare un documento giustificativo emesso dal datore di lavoro in cui (vedere esempio di certificato nella diapositiva successiva): a) Viene espressa la riconoscenza del rapporto di lavoro con il contribuente. b) La data di inizio dell’attività indicata nell’iscrizione alla Sicurezza Sociale in Spagna. c) Il luogo di lavoro e il suo indirizzo. d) Durata del contratto di lavoro. • Quando si tratta di un trasferimento ordinato dal datore di lavoro: a) Copia della lettera di trasferimento del datore di lavoro. b) Documento giustificativo emesso dal datore di lavoro in cui: • Si esprime la data di inizio dell’attività indicata nell’iscrizione alla Sicurezza Sociale in Spagna o nella documentazione che consenta, se del caso, il mantenimento della legislazione sulla Sicurezza Sociale di origine. • Il luogo di lavoro e il suo indirizzo. • Durata dell’ordine di trasferimento. • Quando si tratta di trasferimenti a seguito dell’acquisizione della qualità di amministratore, deve essere presentato un documento giustificativo emesso dalla società in cui: a) Viene espressa la data di acquisizione della qualità di amministratore. b) Si esprime che la partecipazione del contribuente nell’ente (se si tratta di una “società patrimoniale”) non determina la qualificazione di entità collegata ai sensi dell’articolo 18 della Legge sull’Imposta sulle Società. c) Se l’ente è una “società patrimoniale”, deve essere presentato un documento emesso dalla stessa che attesti che l’eventuale partecipazione del contribuente non determina la qualificazione di entità collegata. • Quando, senza essere ordinato dal datore di lavoro, l’attività lavorativa viene svolta a distanza attraverso l’uso esclusivo di mezzi e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, deve essere presentato un documento giustificativo emesso dal datore di lavoro in cui si esprime: a) Il riconoscimento del rapporto di lavoro con il contribuente. b) La data di inizio dell’attività indicata nell’iscrizione alla Sicurezza Sociale in Spagna o nella documentazione che consenta, se del caso, il mantenimento della legislazione sulla Sicurezza Sociale di origine. c) Nonché la durata stimata della prestazione dell’attività lavorativa in Spagna. • Quando si tratta di trasferimenti a seguito della realizzazione in Spagna di un’attività economica qualificata come attività imprenditoriale, deve essere presentato il parere favorevole emesso dalla Società Nazionale per l’Innovazione, S.M.E. (ENISA), salvo che l’autorizzazione di residenza presentata sia quella per imprenditori di cui all’articolo 69 della Legge 14/2013. • Quando si tratta di trasferimenti a seguito della realizzazione in Spagna di attività di formazione, ricerca, sviluppo e innovazione, deve essere presentato un documento giustificativo della realizzazione di tali attività di cui all’articolo 113.2 del presente Regolamento, salvo che l’autorizzazione di residenza presentata sia quella per formazione, ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’articolo 72 della Legge 14/2013.È possibile consultarsi con noi QUI per una consulenza completa

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